Criteri e modalità

L.R. 42/96

Art. 33

(Indennizzi e incentivi)


1. L'Organo gestore è tenuto ad indennizzare i danni arrecati alla proprietà privata in conseguenza di attività gestionali o le limitazioni, comportanti modificazioni all'esercizio dell'attività agricola in atto, conseguenti alla imposizione di vincoli e divieti, secondo le modalità stabilite dal regolamento del parco o della riserva.

2. I PCS dei parchi o delle riserve prevedono le attività incentivabili anche economicamente per il raggiungimento di speciali obiettivi di gestione territoriale, mantenimento, conservazione e ripristino ambientale. Tali attività possono essere individuate anche se ubicate nelle aree contigue; in tal caso gli incentivi sono graduati in relazione alla qualità del regime vincolistico.

3. Ai Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti regionali, statali e comunitari per opere ed attività comprese entro i confini del parco o della riserva o direttamente connesse con la gestione degli stessi, in materia di:

a) restauro dei centri storici primari e di edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igienico - sanitarie ed idropotabili, di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonché di sistemazione di dissesti idrogeologici;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, anche nell'ambito delle attività agricole e forestali;

e) attività culturali e di formazione, aventi le finalità della presente legge, ivi compresi gli studi e le ricerche in materia di aree protette, attuate da istituzioni scientifiche e scolastiche convenzionate con l'Organo gestore;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;

i) attività artigianali tradizionali.

4. Limitatamente ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco, è attribuita priorità per la concessione di finanziamenti regionali, statali e comunitari, da destinare a strutture ricettive.

5. La medesima priorità è attribuita ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio nelle materie di cui ai commi 3 e 4.

6. Al fine di assicurare la priorità di cui ai commi 3, 4 e 5, la Regione, le Province e le Comunità montane, annualmente in sede di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione, individuano nell'ambito delle funzioni di competenza quelle in cui sono ricomprese le materie di cui ai commi 3 e 4 e determinano la quota parte di stanziamento ad esse riservate.

7. La Regione, nell'ambito della legislazione di settore, promuove e sostiene, assicurando priorità nella erogazione delle agevolazioni, cooperative tra i residenti nei Comuni i cui territori siano ricompresi in aree protette, che esercitino le attività di cui ai commi 3 e 4.

8. L'Organo gestore può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualità, da utilizzarsi nella commercializzazione di prodotti agricoli e loro derivati, nonché di prodotti e servizi artigianali provenienti dal territorio del parco o della riserva che presentino i requisiti di qualità disciplinati nella convenzione e che siano compatibili con le finalità del parco o della riserva.

9. L'Organo gestore può stipulare apposite convenzioni con le guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, al fine di incentivare la conoscenza e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.

10. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali e delle vicinie, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente Commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Organo gestore.